Venezia. Il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte del giudice di Venezia nei confronti dell’avvocata Federica Tartara, incinta all’ottavo mese, è “immune da qualsiasi censura”, e “del tutto motivato e conforme alla nota e consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione”, secondo cui non trova applicazione “nel caso di impedimento già noto all’atto dell’accettazione dell’incarico”, e assicura tutela “solo agli impedimenti che sopravvengono dopo la nomina e l’accettazione del mandato difensivo”. Lo sostiene oggi in una nota il presidente del Tribunale lagunare, Salvatore Laganà, a proposito dell’esposto presentato dalla legale genovese al Csm dopo che ha raccontato di essersi vista negare il legittimo impedimento pur essendo alla 36esima settimana di gravidanza
Il presidente del tribunale di Venezia Laganà spiega nella nota che il procedimento nei confronti di tre coimputati ha avuto inizio l’8 marzo 2022 con la prima udienza, rinviata su richiesta delle parti per trattative sulla rimessione della querela. Non andate a buon fine le trattative, e dopo vari rinvii per ragioni di salute di uno degli imputati e per impedimento del giudice, “si alternavano ben sei difensori – nota il presidente – di cui tre nominati fiduciariamente, che successivamente rinunciavano al mandato, e tre designati di ufficio nel periodo in cui non era operativa la nomina dei difensori di fiducia”.
L’8 novembre scorso, quindi, a ridosso dell’udienza di discussione fissata per il 12, è stata nominata l’avvocata Tartara, quarto avvocato di fiducia e settimo in totale, che il giorno stesso dell’udienza, tramite il sostituto, ha chiesto il rinvio per lo stato di gravidanza, con data per il parto prevista per il 10 dicembre. II pm e il difensore della parte civile ne hanno chiesto il rigetto e il giudice, “rilevato che l’impedimento del difensore era già esistente e conosciuto al momento dell’accettazione della nomina, avvenuta solo pochi giorni prima della data fissata per l’udienza – puntualizza Laganà – richiamati a verbale i principi assolutamente pacifici espressi ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, rigettava l’istanza e disponeva procedersi alla discussione da parte della difesa, accordando in ogni caso la sospensione dell’udienza e un differimento orario della discussione, concordando con il sostituto difensore l’orario di ripresa dell’udienza”.
“Va aggiunto – rende noto il presidente del Tribunale lagunare – che l’avvocata Tartara non aveva indicato le ragioni per le quali non avrebbe potuto nominare un sostituto, essendo il difensore esentato da tale onere solo quando l’impedimento sia determinato da circostanze improvvise ed assolutamente imprevedibili, tra le quali non è ricompreso certamente l’avanzato stato di gravidanza”. La scelta del giudice di sospendere l’udienza e di accordarsi con il sostituto “in una causa priva di difficoltà e dall’istruttoria molto contenuta, ha comunque garantito il contemperamento delle esigenze di difesa”, conclude Laganà.