Genova. “Il tempo trascorso dai fatti, di assai rilevante estensione, tanto da determinare la prescrizione di reati gravi quali la rapina e l’omicidio semplice, l’assoluta incensuratezza, l’avere mantenuto negli anni una lecita attività lavorativa, e comunque una vita caratterizzata da abitudini consolidate, rispettose delle norme penali, sono elementi tutti rivelatori della insussistenza delle esigenze cautelari presunte”. Lo scrive la giudice Marina Orsini, presidente del tribunale del Riesame di Genova che ha rigettato la richiesta della Procura di Genova di arrestare Fortunato Verduci, ritenuto l’autore del cosiddetto delitto del trapano.
Il Riesame ritiene “corretto” il rigetto già formulato dal giudice Alberto Lippini, contro il quale la pm Patrizia Petruzziello aveva presentato appello. In epoca recente non è emerso “nessun elemento di allarme” ad eccezione della ludopatia – spiega il Riesame “nonostante il non breve monitoraggio effettuato anche con modalità particolarmente invasive” come le “protratte intercettazioni telefoniche e ambientali” e nonostante “la preoccupazione da parte di Verduci di essere oggetto di indagini e le pressioni effettuate dalla compagna perché lui si presentasse in Questura per cercare di capire cosa stesse succedendo”.
Da Verduci “nessuna condotta impulsiva”
Il Riesame rileva come nei 29 anni trascorsi dai fatti il carrozziere indagato per l’omicidio di Luigia Borrelli “ha certamente dovuto affrontare esperienze destabilizzanti quali ad esempio la separazione dalla moglie, che era partita come separazione giudiziale, eppure non ha avuto alcuna condotta impulsiva o aggressiva che possa confermare una incapacità di contenere le proprie azioni e il rischio di commettere quindi altri atti violenti”. Per questo spiega Orsini, l’arresto si fonderebbe esclusivamente su una “presunzione assoluta di pericolosità” che viola i principi costituzionali.
“La misura cautelare non è una pena anticipata”
Rigettando la richiesta della Procura la giudice Orsini mette alcuni punti fermi, Anzitutto si legge nelle 26 pagine di ordinanza, “la misura cautelare non è, nel nostro ordinamento, una pena anticipata”. Quindi anche se su Verduci ci sono gravi indizi, questo non significa che ricorrano le esigenze cautelari per arrestarlo ‘in anticipo’.
Anzi, le esigenze cautelari devono essere “concrete e attuali” e “non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”. vale a dire un omicidio commesso con modalità tanto efferate.
La ludopatia “non è reato e ha saputo gestirla senza commettere reati”
E la ludopatia, da cui è affetto Verduci e che per la pm sarebbe sarebbe il movente della rapina e del successivo omicidio “non costituisce reato” e di per sé il fatto che sia ludopatico non significa che il carrozziere 65enne sia incapace di controllare i propri impulsi. Anzi, secondo il Riesame, nel caso specifico Verduci che “è dedito al gioco da tempo”, almeno dal 2010 secondo le indagini della squadra mobile, non ha commesso in questo lasso di tempo alcun reato. Al contrario ha tenuto “sotto controllo tale pulsione e questo nonostante la situazione di stress dovuta alla consapevolezza di essere oggetto di indagini che lo ha portato, mesi orsono, ad intensificare per alcuni giorni il gioco on-line”.
Sul punto nell’udienza di lunedì i difensori di Verduci, Nicola Scodnik e Giovanni Ricco, avevano portato le buste paga del carrozziere e documenti che dimostravano come l’uomo, pur avendo impegnato negli ultimi tempo, anche oggetti di valore per ripagare i debiti di gioco, li avesse poi restituiti gestendo quindi la sua dipendenza senza perdere il controllo.