Le motivazioni

Giovanni Toti resta ai domiciliari, il Riesame: “Persistente pericolosità di Toti, può reiterare il reato”

Per il giudice Massimo Cusatti “se è stato necessario per l’indagato ‘farsi spiegare’ dagli inquirenti che è vietato scambiare la promessa o l’accettazione di utilità di qualsiasi tipo con favori", il rischio continua a esistere. E parla di "indubbia spregiudicatezza"

giovanni toti

Genova. C’è pericolo che Toti se tornasse libero possa reiterare il reato. E’ questa fondamentalmente la ragione per cui il tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza di revoca dei domiciliari. Nelle 33 pagine del provvedimento il tribunale spiega che “l’impegno ad astenersi da condotte analoghe a quelle contestate formulato da Toti nell’istanza al gip non è altro che la “sterile presa d’atto della fondatezza delle accuse che pur non ha voluto ammettere” come è suo diritto in quanto indagato, ma c’è un’“insolubile contraddizione” tra la professata consapevolezza di Toti e “il suo atteggiamento di rivendicazione di aver agito sempre nell’interesse pubblico”.

“Il rischio di reiterazione è concreto e attuale”

Se è stato per l’l’indagato necessario ‘farsi spiegare’ dagli inquirenti che è vietato scambiare la promessa o l’accettazione di utilità di qualsiasi tipo con favori […]continua indubbiamente a sussistere il concreto e attuale pericolo” di reiterazione del reato, dice il giudice Massimo Cusatti, che ha scritto il provvedimento.

Rispondendo alla difesa del governatore che ha sostenuto che Spinelli era sempre stato un finanziatore del suo partito, il Riesame chiarisce che “‘un conto è appoggiare’ la strategia politica di un movimento sotto il profilo delle scelte generali con cui questo intenda perseguire pubbliche finalità reputate conformi ai propri orientamenti ideologici e alle proprie attese, tutt’altro è ‘pagare’ sotto forma di finanziamenti pur formalmente leciti i concretissimi favori materialmente concordati con il pubblico ufficiale destinatario di quelle erogazioni di denaro, quand’anche poi non distratte per il proprio tornaconto personale ma utilizzate a sostegno del medesimo movimento politico di riferimento”.

Ed allora – prosegue Cusatti “se Toti ha dato prova di non essere stato a parte di questi principi – benché piuttosto lineari – per averli compresi, a quanto ha dichiarato, soltanto a seguito della vicenda cautelare che gli è occorsa, pare indubbio che ne persista la peculiare “pericolosità” riferita al rischio che reiteri una consumazione di delitti di analoga indole sulla scorta della medesima personalissima “convinzione” – di certo non superabile jussu judicis – di agire per il bene comune che ha allegato a fondamento delle condotte sottese alla cautela in atto”.

Cessato il rischio di inquinamento probatorio

Per il tribunale invece non esiste più il rischio di inquinamento delle prove: “L’indubbia spregiudicatezza nel commettere reati non lascia presumere ex se, come sembra postulare il pm, la persistenza anche del concreto rischio che l’indagato sia disposto a inquinare le prove pur dopo che l’illecito sia stato ormai scoperto” spiega rispondendo invece alla Procura che aveva messo tra gli elementi indice del rischio di inquinamento delle prove l’incontro con Signorini e i due telefoni messi nella giacca allontanata dal tavolo del moody.
“Deve pertanto ritenersi incidentalmente cessato, per quanto ne manchi ogni concreto riflesso nell’odierna decisione a fronte della restante esigenza cautelare il rischio di un inquinamento probatorio”.

“Nessuna pressione di pm e giudici a farlo dimettere”

Il giudice interviene anche sulla tesi della difesa secondo cui l’atteggiamento dell’accusa e della gip, mantenendo a suo avviso ingiustamente il governatore ai domiciliari, lo vorrebbero indurre a dimettersi per scarcerarlo. “Reputa al riguardo il Tribunale – si legge nel provvedimento – che non si intravede nemmeno in filigrana l’indebita – e inconcepibile, perché decisamente extra ordinem – “pressione” su Toti affinché, come adombrato dalla difesa, “si decida” a rinunciare all’incarico istituzionale del quale è tuttora insignito: s’è dato conto a suo tempo, invero, delle ragioni per le quali va considerato persistente il rischio di reiterazione dei reati delineati a suo carico; e tanto basta a giustificare la protrazione della misura custodiale in atto, posto che ogni diversa misura coercitiva risulterebbe ovviamente inidonea a prevenire il reiterarsi di incontri finalizzati a concertare intese illecite analoghe a quelle che sono emerse ad oggi dagli atti del procedimento”.

Secondo il Riesame “Correttamente il primo giudice ha finora autorizzato Toti, benché sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di contatti con estranei, a intrattenere plurimi incontri dalla schietta finalità “politica” , trattandosi di tracciare le linee strategiche di indirizzo della vita gestionale della Regione Liguria e non ravvisandosi alcun periculum cautelare nel doveroso svolgimento da parte dell’odierno appellante di tale attività che integra lo specifico oggetto della tutela, invocata dalla difesa, della valontà popolare manifestatasi nel conferimento all’indagato di un mandato elettivo: il che depone, unitamente a quanto poc’anzi esposto, per l’infondatezza del motivo di appello incentrato sulla pretesa violazione del principio costituzionale e convenzionale sotteso alla ratio dell’art. 289, co. 3°, c.p”

Insufficienti le misure alternative proposte dalla difesa

Per il Riesame le misure alternative proposte dalla difesa sono insufficienti a garantire dal rischio di reiterazione del reato perché Toti di fatto potrebbe incontrare chiunque senza controllo, come funzionari o tecnici della Regione. Invece secondo il Riesame che parla più volte di “persistente pericolosità di Toti”, “viene contestato di avere scambiato utilità economiche con l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi” spetta all’ “Autorità Giudiziaria competente vagliare di volta in volta le singole istanze di autorizzazione a incontri formulate nell’interesse di Toti e valutarne la portata squisitamente “politica” e non anche tecnico-amministrativa”.

 

 

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